Testamento Biologico: Seconda Parte

2. Il testamento biologico: l’attività legislativa in Italia.

Sui temi concernenti la fine della vita e il “diritto a morire con dignità”, negli ultimi anni nel nostro Paese si è sviluppato un intenso dibattito dottrinario e giurisprudenziale che non ha lasciato indifferente il legislatore. Il dibattito è fondato sul riconoscimento del diritto alla salute, di cui parla l’art. 32 della Costituzione quale diritto fondamentale, e del principio del consenso informato quale presupposto di ogni trattamento sanitario. Il principio del consenso informato è sancito anche dalla Convenzione di Oviedo, dal codice di deontologia medica e da specifiche disposizioni normative.

Si fa riferimento, da un lato, al ricorso agli analgesici per alleviare il dolore e, più in generale, alle cure palliative, dall’altro al rifiuto o alla sospensione di trattamenti eccezionali, che non hanno più valore di terapia. Particolari problemi sorgono inoltre quando il paziente non sia più in grado di esprimere la propria volontà e di opporsi a determinati trattamenti.

Nell’ottobre 2008 il Senato ha avviato l’esame, concluso in prima lettura il 26 marzo scorso, del testo unificato di varie proposte di legge recante disposizioni sul consenso informato e sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Nel corso del dibattito parlamentare non sono mancate prese di posizione varie e contrastanti tra i diversi schieramenti politici e anche all’interno degli stessi, frutto di differenti concezioni etiche e giuridiche.

Il testo unificato approvato dal Senato sancisce preliminarmente i principi della tutela della vita, della salute e del divieto dell’eutanasia e dell’accanimento terapeutico. Provvede quindi alla disciplina del consenso informato, sempre revocabile e preceduto da una corretta informazione medica, e delinea le caratteristiche e i principi essenziali della dichiarazione anticipata di trattamento. Tale dichiarazione consiste nella manifestazione di volontà con determinate formalità, espressa prima dell’insorgere della condizione di incapacità. Tuttavia, dall’oggetto di quest’ultima, vengono escluse l’alimentazione e idratazione, considerate forme di sostegno finalizzate ad alleviare la sofferenza fino alla fine della vita. Viene inoltre sancita la non obbligatorietà, per il medico, delle dichiarazioni anticipate, la cui validità è fissata a cinque anni, e stabilita la piena revocabilità, rinnovabilità e modificabilità di esse. Viene poi affidata alle regioni, sulla base di linee guida ministeriali, l’assistenza domiciliare ai soggetti in stato vegetativo permanente, e vengono disciplinati il ruolo del fiduciario e del medico. E’ infine stabilita l’istituzione di un Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il provvedimento è attualmente all’esame della XII Commissione “Affari sociali” della Camera. Conclusa la fase della discussione, nella quale sono intervenuti molti deputati, e terminato lo  svolgimento di  audizioni informali di associazioni e esperti del settore, la XII Commissione ha adottato,  come testo base per il seguito dell’esame, il testo della proposta di legge n. 2350, approvata dal Senato. Attualmente il testo, concluso l’esame delle numerose proposte emendative da parte della XII Commissione, è stato inviato alle commissioni competenti in sede consultiva.

Jacopo Lanzoni

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